INIZIATIVA LAICA INGAUNA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
STATUTO
Articolo 1
Costituzione
È costituita l’associazione culturale denominata "Iniziativa Laica Ingauna", con sede legale in Albenga. L'associazione si qualifica sul piano della promozione sociale, non è confessionale e non è partitica. L'associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro. Gli eventuali proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.
Articolo 2
Scopi
L'Associazione Culturale "Iniziativa Laica Ingauna" si propone i seguenti scopi generali:
1) Difesa della laicità dello Stato Italiano promuovendo azioni per l’abolizione di ogni privilegio accordato a qualsiasi religione e contro le discriminazioni giuridiche e di fatto, aperte e subdole, subite da atei, agnostici, non aderenti ad alcuna confessione religiosa, credenti e non credenti.
2) Sostegno alle istanze pluralistiche nella divulgazione delle concezioni razionaliste e non dogmatiche del mondo e nel confronto fra di esse, opponendosi all’intolleranza, alla discriminazione e alla prevaricazione e ad ogni forma di integralismo religioso ed ideologico;
3) Organizzazione di iniziative pubbliche aventi lo scopo di tenere alta l’attenzione sui temi di attualità, fornire un’informazione puntuale e qualificata, promuovere un ampio dibattito all’interno della comunità cittadina, partendo dalla consapevolezza che sui temi etici i cittadini mostrano indipendenza di giudizio rispetto ai dogmi religiosi e alle indicazioni dei partiti.
4) Promozione della libertà di pensiero e del pensiero critico e di ogni concezione razionale e non confessionale del mondo, della vita e dell’uomo;
5) Realizzazione di incontri e seminari sul tema della libertà di pensiero, della laicità delle Istituzioni, dei diritti umani, delle libertà individuali, della libertà di ricerca scientifica e del progresso umano;
6) Incontro di culture, ideologie e opinioni diverse, ponendosi come soggetto garante della possibilità, per chiunque, di sviluppare le proprie idee purché ciò avvenga senza prevaricazioni e nel rispetto delle opinioni altrui.
Le attività dell'associazione si rivolgeranno all'impegno sociale attraverso tutte le iniziative ritenute utili per la realizzazione dei punti precedenti.
L'Associazione Culturale Iniziativa Laica Ingauna intende perseguire gli scopi sopra elencati senza ricorrere a nessun tipo di violenza, né fisica né verbale, e non consente quindi a nessuno, per nessun motivo, di compiere azioni violente in suo nome.
Articolo 3
Finanze
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;
c) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;
d) da contributi privati e/o pubblici;
e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;
f) dalle eventuali rendite finanziarie e immobiliari.
Articolo 4
Soci
L’ammissione all' Associazione Culturale Iniziativa Laica Ingauna avviene su semplice richiesta da parte delle persone che si riconoscono negli scopi del presente statuto e nella carta dei principi, previo versamento della quota annuale. L'ammontare della quota annuale è stabilita dal Consiglio direttivo; lo stesso organo ha facoltà di verificare i requisiti necessari per l’ammissione, esso può anche revocare l’iscrizione a soci che abbiano agito in grave contrasto con gli scopi dell’Associazione.
Il recesso dall’Associazione Culturale Iniziativa Laica Ingauna avviene su semplice comunicazione del socio o per autoesclusione in seguito al mancato versamento della quota annuale.
Il socio ha diritto di prendere visione dello statuto e di partecipare alle votazioni. L’attività del socio è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.
I Soci dell’Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
1) Soci Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell’Associazione;
2) Soci Ordinari: sono i soci che condividono le finalità dell’Associazione, si impegnano ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto e della Carta dei Principi.
3) Soci Onorari: sono i soci individuali i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività svolte, vengono nominati tali su delibera dell'Assemblea e su proposta del Consiglio direttivo.
Diritti e doveri dei soci
I Soci sono tenuti:
a) ad osservare il presente Statuto e la Carta dei Principi, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottare dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento eticamente corretto nei confronti dell’associazione;
c) a versare la quota associativa alla scadenza prevista fissata, per i rinnovi, a 12 mesi dalla data di ammissione;
d) a comunicare il cambio di residenza e di indirizzo telematico.
I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) ad accedere alle cariche associative.
I Soci hanno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.
Può essere allontanato il socio che ha commesso gravi atti o tenuto comportamenti scorretti nei rapporti con l’associazione, con altri Soci o con terzi e che siano giudicati incompatibili con la Carta dei Principi o tali da ledere l'immagine dell’associazione, costituendo un danno comprovato per essa.
Il Socio espulso ha facoltà di presentare ricorso, che deve pervenire al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. L'Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile, è competente per la decisione sul provvedimento di espulsione.
Articolo 6
Quota associativa
La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio direttivo.
Articolo 7
Organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione Iniziativa Laica Ingauna sono:
l’Assemblea dei soci
il Consiglio direttivo che nomina al proprio interno un vicepresidente, un segretario e un tesoriere
il Presidente
il Collegio dei Garanti
il Collegio dei Revisori
Articolo 8
L’Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione. Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica, a mezzo fax, tramite sms. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Presidente con uno dei mezzi sopracitati. La comunicazione deve contenere l'Ordine del Giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea deve essere convocata, qualora richiesto con regolare domanda, sottoscritta da almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
L'Assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria ed ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio direttivo. L’Assemblea delibera il programma annuale dell’Associazione, il bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali eccezion fatta per il Presidente dei tre organi collegiali e su tutti i provvedimenti – ivi compresa l’adozione e/o la modifica del regolamento interno su proposta del Consiglio direttivo - non riservati espressamente all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria delibera la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, dell’80% (ottanta per cento) dei soci. Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, anche per delega, la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei soci. Le delibere sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea straordinaria ed a maggioranza semplice, del 51% dei presenti, nell’Assemblea ordinaria. Ogni socio non potrà avere più di due deleghe.
Articolo 9
Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, e costituisce il legale rappresentante dell’Associazione. Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, rimane in carica per il periodo di due anni, può essere revocato dall'Assemblea, venendo sostituito ed è rieleggibile. Il Presidente svolge funzioni operative ed esecutive, nonché di coordinamento delle attività dell’associazione e di rappresentanza esterna della stessa; attua le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed informa in maniera costante i soci, in ordine a tutte le attività svolte in attuazione di quanto previsto dall'art. 2. In caso di suo temporaneo impedimento, il Vicepresidente ne svolge temporaneamente le funzioni.
Articolo 10
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo viene eletto ed eventualmente revocato o modificato dall'Assemblea a maggioranza semplice, è presieduto dal Presidente, che lo convoca, ed è composto, oltre che da questi, da un numero pari di componenti, non superiore a quattro. Il Consiglio direttivo svolge funzioni operative ed esecutive; dura in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la completezza del Consiglio, l'Assemblea provvederà ad integrarla. Il Consiglio direttivo demanda, in modo permanente, ad uno dei propri componenti lo svolgimento delle mansioni di Segretario, con il compito di curare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo medesimo.
Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto e può essere revocato dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice e provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale, predisponendo i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sentito il parere del Revisore dei Conti. Egli rimane in carica per il periodo di due anni ed è rieleggibile.
Articolo 12
Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti, viene eletto e può essere revocato o modificato dall'Assemblea a maggioranza semplice. Esso è convocato e presieduto dal Presidente, eletto dal Collegio medesimo. Il Collegio dei Garanti ha competenza tecnico-giuridica sulle controversie che possano manifestarsi in seno all’attività dell’Associazione. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Esso rimane in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l'Assemblea provvederà ad integrarlo.
Collegio dei Revisori dei Conti
E’ composto da tre membri ed elegge nel proprio seno il Presidente. Ha la responsabilità del controllo dei conti dell’Associazione. Esso rimane in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 14
Variazioni dello statuto
Le variazioni del presente statuto devono essere approvate da almeno due terzi dei presenti all'Assemblea straordinaria.
Le variazioni della sede legale non sono modifiche dello statuto, e possono essere decise dal Consiglio direttivo.
Articolo 15
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti della Repubblica Italiana, così come integrate, ovvero integrabili, mediante ricorso alle norme dell'ordinamento Europeo.