STATUTO - INIZIATIVA LAICA INGAUNA

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 INIZIATIVA LAICA INGAUNA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO

Articolo 1
Costituzione
È costituita l’associazione culturale denominata "Iniziativa Laica Ingauna",  con sede legale in Albenga. L'associazione si qualifica sul piano della  promozione sociale, non è confessionale e non è partitica.  L'associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro. Gli  eventuali proventi delle sue attività non possono, in nessun caso,  essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Articolo 2
Scopi
L'Associazione Culturale "Iniziativa Laica Ingauna" si propone i seguenti scopi generali:
1)  Difesa della laicità dello Stato Italiano promuovendo azioni per  l’abolizione di ogni privilegio accordato a qualsiasi religione e contro  le discriminazioni giuridiche e di fatto, aperte e subdole, subite da  atei, agnostici, non aderenti ad alcuna confessione religiosa, credenti e  non credenti.
2) Sostegno alle istanze pluralistiche nella  divulgazione delle concezioni razionaliste e non dogmatiche del mondo e  nel confronto fra di esse, opponendosi all’intolleranza, alla  discriminazione e alla prevaricazione e ad ogni forma di integralismo  religioso ed ideologico;
3) Organizzazione di iniziative pubbliche  aventi lo scopo di tenere alta l’attenzione sui temi di attualità,  fornire un’informazione puntuale e qualificata, promuovere un ampio  dibattito all’interno della comunità cittadina, partendo dalla  consapevolezza che sui temi etici i cittadini mostrano indipendenza di  giudizio rispetto ai dogmi religiosi e alle indicazioni dei partiti.
4)  Promozione della libertà di pensiero e del pensiero critico e di ogni  concezione razionale e non confessionale del mondo, della vita e  dell’uomo;
5) Realizzazione di incontri e seminari sul tema della  libertà di pensiero, della laicità delle Istituzioni, dei diritti umani,  delle libertà individuali, della libertà di ricerca scientifica e del  progresso umano;
6) Incontro di culture, ideologie e opinioni  diverse, ponendosi come soggetto garante della possibilità, per  chiunque, di sviluppare le proprie idee purché ciò avvenga senza  prevaricazioni e nel rispetto delle opinioni altrui.
Le attività  dell'associazione si rivolgeranno all'impegno sociale attraverso tutte  le iniziative ritenute utili per la realizzazione dei punti precedenti.
L'Associazione Culturale Iniziativa Laica Ingauna  intende perseguire gli scopi sopra elencati senza ricorrere a nessun  tipo di violenza, né fisica né verbale, e non consente quindi a nessuno,  per nessun motivo, di compiere azioni violente in suo nome.

Articolo 3

Finanze
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;
c) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;
d) da contributi privati e/o pubblici;
e)  da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di  associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza  precisazione di destinazione;
f) dalle eventuali rendite finanziarie e immobiliari.

Articolo 4
Soci
L’ammissione  all' Associazione Culturale Iniziativa Laica Ingauna avviene su  semplice richiesta da parte delle persone che si riconoscono negli scopi  del presente statuto e nella carta dei principi, previo versamento  della quota annuale. L'ammontare della quota annuale è stabilita dal  Consiglio direttivo; lo stesso organo ha facoltà di verificare i  requisiti necessari per l’ammissione, esso può anche revocare  l’iscrizione a soci che abbiano agito in grave contrasto con gli scopi  dell’Associazione.
Il recesso dall’Associazione Culturale Iniziativa Laica  Ingauna avviene su semplice comunicazione del socio o per  autoesclusione in seguito al mancato versamento della quota annuale.
Il  socio ha diritto di prendere visione dello statuto e di partecipare  alle votazioni. L’attività del socio è libera e volontaria e prestata  prevalentemente in forma gratuita.
I Soci dell’Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
1) Soci Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell’Associazione;
2)  Soci Ordinari: sono i soci che condividono le finalità  dell’Associazione, si impegnano ad accettare e rispettare il contenuto  del presente Statuto e della Carta dei Principi.
3) Soci Onorari:  sono i soci individuali i quali, per particolari meriti culturali,  personali e per attività svolte, vengono nominati tali su delibera  dell'Assemblea e su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 5
Diritti e doveri dei soci
I Soci sono tenuti:
a)  ad osservare il presente Statuto e la Carta dei Principi, gli eventuali  regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottare dagli organi  associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento eticamente corretto nei confronti dell’associazione;
c) a versare la quota associativa alla scadenza prevista fissata, per i rinnovi, a 12 mesi dalla data di ammissione;
d) a comunicare il cambio di residenza e di indirizzo telematico.
I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) ad accedere alle cariche associative.
I  Soci hanno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi  gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non  riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a  tutela del diritto alla riservatezza.
Può essere allontanato il  socio che ha commesso gravi atti o tenuto comportamenti scorretti nei  rapporti con l’associazione, con altri Soci o con terzi e che siano  giudicati incompatibili con la Carta dei Principi o tali da ledere  l'immagine dell’associazione, costituendo un danno comprovato per essa.
Il  Socio espulso ha facoltà di presentare ricorso, che deve pervenire al  Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento  stesso. L'Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile, è  competente per la decisione sul provvedimento di espulsione.

Articolo 6
Quota associativa
La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 7
Organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione Iniziativa Laica Ingauna sono:
l’Assemblea dei soci
il Consiglio direttivo che nomina al proprio interno un vicepresidente, un segretario e un tesoriere
il Presidente
il Collegio dei Garanti
il Collegio dei Revisori

Articolo 8

L’Assemblea
L'Assemblea  è l'organo sovrano dell’Associazione. Le Assemblee, Ordinarie e  Straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica, a  mezzo fax, tramite sms. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria  dal Presidente con uno dei mezzi sopracitati. La comunicazione deve  contenere l'Ordine del Giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni  prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea deve essere  convocata, qualora richiesto con regolare domanda, sottoscritta da  almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche in un  luogo diverso dalla sede sociale. L’assemblea dei soci è il momento  fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione  dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha  diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
L'Assemblea  delibera su tutte le questioni di straordinaria ed ordinaria  amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio  direttivo. L’Assemblea delibera il programma annuale dell’Associazione,  il bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali eccezion fatta  per il Presidente dei tre organi collegiali e su tutti i provvedimenti ivi compresa l’adozione e/o la modifica del regolamento interno su proposta del Consiglio direttivo -  non riservati espressamente all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea  straordinaria delibera la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la  messa in liquidazione dell’Associazione. Per le convocazioni valgono le  stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria. Per la validità  delle Assemblee straordinarie è necessaria la presenza, anche per  delega, dell’80% (ottanta per cento) dei soci. Per la validità delle  Assemblee ordinarie è necessaria, anche per delega, la presenza del 51%  (cinquantuno per cento) dei soci. Le delibere sono prese con la  maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea straordinaria ed a  maggioranza semplice, del 51% dei presenti, nell’Assemblea ordinaria.  Ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

Articolo 9
Presidente
Il  Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, a maggioranza  semplice, e costituisce il legale rappresentante dell’Associazione. Egli  presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, rimane in  carica per il periodo di due anni, può essere revocato dall'Assemblea,  venendo sostituito ed è rieleggibile. Il Presidente svolge funzioni  operative ed esecutive, nonché di coordinamento delle attività  dell’associazione e di rappresentanza esterna della stessa; attua le  indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed informa in  maniera costante i soci, in ordine a tutte le attività svolte in  attuazione di quanto previsto dall'art. 2. In caso di suo temporaneo  impedimento, il Vicepresidente ne svolge temporaneamente le funzioni.

Articolo 10

Consiglio direttivo
Il  Consiglio direttivo viene eletto ed eventualmente revocato o modificato  dall'Assemblea a maggioranza semplice, è presieduto dal Presidente, che  lo convoca, ed è composto, oltre che da questi, da un numero pari di  componenti, non superiore a quattro. Il Consiglio direttivo svolge  funzioni operative ed esecutive; dura in carica per il periodo di due  anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno  la completezza del Consiglio, l'Assemblea provvederà ad integrarla. Il  Consiglio direttivo demanda, in modo permanente, ad uno dei propri  componenti lo svolgimento delle mansioni di Segretario, con il compito  di curare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo  medesimo.

Articolo 11
Tesoriere
Il Tesoriere  viene eletto e può essere revocato dal Consiglio direttivo a maggioranza  semplice e provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale,  predisponendo i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) da sottoporre  all'approvazione dell'Assemblea, sentito il parere del Revisore dei  Conti. Egli rimane in carica per il periodo di due anni ed è  rieleggibile.

Articolo 12
Collegio dei Garanti
Il  Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti, viene eletto e può  essere revocato o modificato dall'Assemblea a maggioranza semplice. Esso  è convocato e presieduto dal Presidente, eletto dal Collegio medesimo.  Il Collegio dei Garanti ha competenza tecnico-giuridica sulle  controversie che possano manifestarsi in seno all’attività  dell’Associazione. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.  Esso rimane in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti  sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la completezza del  Collegio, l'Assemblea provvederà ad integrarlo.

Articolo 13
Collegio dei Revisori dei Conti
E’  composto da tre membri ed elegge nel proprio seno il Presidente. Ha la  responsabilità del controllo dei conti dell’Associazione. Esso rimane in  carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono  rieleggibili.

Articolo 14
Variazioni dello statuto
Le variazioni del presente statuto devono essere approvate da almeno due terzi dei presenti all'Assemblea straordinaria.
Le variazioni della sede legale non sono modifiche dello statuto, e possono essere decise dal Consiglio direttivo.

Articolo 15
Norme finali
Per  tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa  riferimento alle norme di legge vigenti della Repubblica Italiana, così  come integrate, ovvero integrabili, mediante ricorso alle norme  dell'ordinamento Europeo.

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