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Biotestamento. Il testo della legge
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Art. 1. (Consenso informato)
1.
La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13
e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita,
alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e
stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2.
È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente
e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano
l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia
professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla
relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una
professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale
relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi
familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una
persona di fiducia del paziente medesimo.
3.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute
e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai
rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari
indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze
dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento
diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in
parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una
persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il
consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia
alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono
registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4.
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più
consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o
attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità,
attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso
informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5.
Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in
parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento
diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua
patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto
di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma
4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione
del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati
trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di
nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la
rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria
sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente,
ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili
alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo,
anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando
la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà,
l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
6.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di
rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in
conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il
paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge,
alla deontologia professionale o alle buone pratiche
clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha
obblighi professionali.
7.
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti
dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della
volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze
consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
9.
Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie
modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di
cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai
pazienti e l’adeguata formazione del personale.
10.
La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le
professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e
di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure
palliative.
11. È
fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano
l’acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti
sanitari.
Art. 2. (Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita)
1.
Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente,
deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o
di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A
tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il
coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure
palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2.
Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di
imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione
irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a
trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze
refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia
del dolore, con il consenso del paziente.
3.
Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto
della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico.
Art. 3. (Minori e incapaci)
1.
La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione
delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei
diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle
scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità
per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2.
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o
rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore
tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua
età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della
salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua
dignità.
3. Il
consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414
del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito
l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute
psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua
dignità.
4. Il
consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima
persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un
amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria
o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso
informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno
ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del
beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di
volere.
5. Nel caso
in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata
oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il
rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il
medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la
decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante
legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406
e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale
della struttura sanitaria.
Art. 4. (Disposizioni anticipate di trattamento)
1.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in
previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo
avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle
sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di
seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti
nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario
avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo,
che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è
comunicato al disponente.
3.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in
qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza
obbligo di motivazione.
4.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o
questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le
DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso
di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un
amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro
I del codice civile.
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è
tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in
tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario,
qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non
prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete
possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di
conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5
dell’articolo 3.
6.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal
disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza
del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito
registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di
registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo,
imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del
paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso
videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con
disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di
emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con
le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate
con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con
l’assistenza di due testimoni.
7.
Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella
clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità
informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio
sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta
di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano
reperibili.
8.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie
provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla
presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
Art. 5. (Pianificazione condivisa delle cure)
1.
Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2,
rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e
invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi
infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa
tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria
sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una
condizione di incapacità.
2.
Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte
dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia
sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in
particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto
il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della
vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3.
Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal
medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro,
compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
4.
Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di
cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui
le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso
videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con
disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere
aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del
paziente o su suggerimento del medico.
5.
Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal
presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 4.
Art. 6. (Norma transitoria)
1.
Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai
trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso
un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano le disposizioni della medesima legge.
Art. 7. (Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione
delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8. (Relazione alle Camere)
1.
Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di
ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, una relazione
sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire
le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno,
sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.